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Guida sotto effetto di stupefacenti: differenza tra accertamento, contestazione e procedimento penale

Il reato di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti è uno dei più complessi sul piano tecnico tra quelli che rientrano nell’ambito dei reati stradali. La complessità non riguarda solo le sanzioni, ma soprattutto le modalità di accertamento, le condizioni perché il reato si configuri e i margini di contestazione disponibili in sede difensiva.

Negli ultimi mesi il quadro normativo ha subito modifiche rilevanti. La Legge n. 177 del 2024 ha riformulato l’articolo 187 del codice della strada in modo significativo, e la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 10 del 29 gennaio 2026, ha chiarito i limiti entro cui la nuova norma può essere applicata. Chi affronta oggi un procedimento per questo reato si trova in un contesto giuridico diverso rispetto anche solo a pochi anni fa, e conoscerne i contorni è il primo passo per impostare una difesa efficace.

Guida sotto effetto di stupefacenti

La riforma del 2024: cosa è cambiato nella norma

La modifica più rilevante introdotta dalla Legge n. 177/2024 riguarda la riformulazione del reato di guida sotto l’effetto di stupefacenti: è stato eliminato il riferimento allo stato di alterazione psico-fisica e la norma punisce ora la guida compiuta “dopo” aver assunto sostanze stupefacenti. In pratica, si sostituisce il nesso causale tra assunzione e alterazione con un nesso cronologico tra assunzione e guida. 

Nella versione precedente, per configurare il reato era necessario dimostrare che il conducente si trovasse in uno stato di alterazione psico-fisica al momento della guida. Con la riforma, almeno nella sua formulazione letterale, sarebbe sembrato sufficiente rilevare la presenza della sostanza nell’organismo, indipendentemente dall’effettiva incidenza sulla capacità di guida.

Questa modifica ha immediatamente sollevato dubbi di legittimità costituzionale, risolti dalla Corte Costituzionale nei primi mesi del 2026.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2026

Con la sentenza n. 10/2026 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 187 del codice della strada come modificato dalla Legge n. 177/2024, stabilendo però che la norma non è costituzionalmente illegittima a condizione che venga interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia posto alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. 

La Consulta ha quindi imposto un’interpretazione restrittiva fondata sul principio di offensività: non è sufficiente la presenza di tracce residue nell’organismo derivanti da un’assunzione pregressa, ma occorre accertare una potenziale incidenza sulla guida. Contano il tipo di sostanza, la quantità rilevata e la matrice biologica utilizzata per l’analisi. 

In sostanza, per accertare la condotta costituente il reato sarà necessario provare la teorica possibilità dell’alterazione delle percezioni del conducente, non bastando la mera assunzione della sostanza. 

Questa interpretazione ha conseguenze dirette sulla difesa: la semplice positività al test non esaurisce l’accertamento, e le caratteristiche della sostanza, della quantità rilevata e del tempo intercorso dall’assunzione diventano elementi centrali del procedimento.

Come avviene l’accertamento

La circolare ministeriale dell’aprile 2025 ha fissato regole precise sui controlli: il procedimento prevede un test di screening rapido su saliva, seguito dalla raccolta di due campioni biologici inviati ai laboratori certificati per l’analisi di conferma. Solo se il secondo livello conferma la positività scatta la denuncia. 

In caso di esito positivo dei primi controlli, la polizia stradale può ritirare la patente in via cautelare già nella fase del fermo. Nei casi di incidente, gli accertamenti possono essere eseguiti contestualmente alle cure mediche del conducente presso la struttura sanitaria. 

Le sostanze che rientrano nell’ambito di applicazione della norma comprendono sia droghe illegali come cannabis, cocaina ed eroina, sia alcuni farmaci prescritti contenenti principi attivi che possono influire sulle capacità di guida, come morfina, barbiturici e benzodiazepine. L’assunzione su prescrizione medica non esime il conducente dalla responsabilità penale. 

Le sanzioni previste dall’articolo 187

Chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti è punito con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da sei mesi a un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sospensione della patente da uno a due anni. 

Il rifiuto di sottoporsi ai test tossicologici è equiparato alla guida sotto l’effetto di droga e comporta le medesime sanzioni: ammenda da 1.500 a 6.000 euro, arresto da sei mesi a un anno e sospensione della patente. In caso di recidiva entro tre anni, la patente è revocata. 

Come per la guida in stato di ebbrezza, le sanzioni sono ulteriormente inasprite in presenza di aggravanti, come il verificarsi di un incidente stradale o la guida in orario notturno.

I margini di difesa

La sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2026 ha aperto spazi difensivi concreti che in precedenza erano più difficili da percorrere. Il fatto che l’accertamento non possa limitarsi alla positività al test, ma debba dimostrare una potenziale incidenza della sostanza sulla capacità di guida, significa che la difesa può concentrarsi su diversi profili.

Il primo riguarda la qualità e la correttezza degli accertamenti tossicologici: le modalità di prelievo, la conservazione dei campioni, la certificazione dei laboratori e l’interpretazione dei risultati sono tutti elementi verificabili. Il secondo riguarda la sostanza rilevata e la quantità: non tutte le positività hanno lo stesso peso, e la difesa può richiedere una valutazione tecnica sull’effettiva capacità della sostanza, nelle concentrazioni rilevate, di incidere sulla guida al momento del controllo. Il terzo riguarda il tempo intercorso dall’assunzione, che può essere rilevante per valutare se la sostanza producesse ancora effetti biologici apprezzabili.

Come per gli altri reati stradali, sono spesso percorribili soluzioni processuali alternative al dibattimento ordinario. La scelta del rito va valutata caso per caso, tenendo conto degli elementi disponibili, delle aggravanti contestate e della situazione personale dell’assistito.

Cosa fare dopo un controllo con esito positivo

Il momento del fermo è spesso quello in cui si compiono le scelte più rilevanti per l’esito del procedimento. Rilasciare dichiarazioni spontanee, sottovalutare la fase degli accertamenti di conferma o non nominare tempestivamente un difensore sono errori frequenti che possono incidere sulla possibilità di contestare efficacemente le prove raccolte.

Per richiedere una valutazione della propria situazione è possibile contattare lo Studio Legale Potini e concordare un approfondimento, utile a inquadrare correttamente il caso concreto e le possibili modalità di intervento.

Filed Under: Area penale

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