Quando si parla di guida in stato di ebbrezza, non tutte le situazioni sono uguali sul piano giuridico. La soglia di 0,8 grammi per litro è il confine oltre il quale si passa da una violazione amministrativa a un reato penale vero e proprio, con conseguenze che possono incidere profondamente sulla vita quotidiana: una condanna nel casellario giudiziale, la sospensione o la revoca della patente, e in alcuni casi l’arresto. Con la riforma del codice della strada introdotta dalla Legge 25 novembre 2024, n. 177, alcune delle conseguenze sono diventate più severe, in particolare per chi si trova in una situazione di recidiva. Vale la pena capire con precisione cosa prevede la norma e quali sono i margini di difesa che l’ordinamento riconosce.

Le tre fasce dell’articolo 186 del codice della strada
L’articolo 186 del codice della strada disciplina la guida in stato di ebbrezza distinguendo tre fasce in base al tasso alcolemico rilevato. Nella prima fascia, tra 0,5 e 0,8 g/l, si applica una sanzione amministrativa da 543 a 2.170 euro e la sospensione della patente da tre a sei mesi. Si tratta di conseguenze già significative, ma che non producono effetti penali. Nella seconda fascia, tra 0,8 e 1,5 g/l, scatta il reato penale: è prevista l’ammenda da 800 a 3.200 euro e l’arresto fino a sei mesi, oltre alla sospensione della patente. Nella terza fascia, oltre 1,5 g/l, le sanzioni sono ulteriormente inasprite e alla sospensione si sostituisce la revoca della patente.
Le aggravanti più frequenti
La legge prevede alcune circostanze che comportano il raddoppio delle sanzioni principali. In caso di incidente stradale collegato alla guida in stato di ebbrezza è previsto il raddoppio delle sanzioni principali, il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni e la revoca obbligatoria della patente per tasso superiore a 1,5 g/l. Ulteriori aggravanti riguardano la guida in orario notturno, tra le 22:00 e le 7:00, e la qualifica del conducente. Per i neopatentati, ovvero chi ha la patente da meno di tre anni, e per i conducenti professionisti vige la tolleranza zero: non è consentita alcuna assunzione di alcol prima di porsi alla guida.
Le novità della riforma del 2024: l’alcolock e i codici sulla patente
Con la Legge n. 177 del 2024 è stato introdotto l’obbligo di installazione del dispositivo alcolock per i conducenti recidivi, ovvero per chi venga controllato una seconda volta alla guida in stato di ebbrezza. Il dispositivo impedisce l’avvio del veicolo se il conducente presenta un tasso alcolemico superiore a zero. La legge ha inoltre previsto la contrassegnazione della patente con codici armonizzati per chi ha superato il limite di 0,8 g/l: il codice 68 impone l’obbligo di mantenere un tasso alcolemico pari a zero, il codice 69 impone l’utilizzo di veicoli dotati di alcolock. I codici restano validi per almeno due anni per tassi tra 0,8 e 1,5 g/l, o tre anni per tassi superiori. Il raddoppio delle sanzioni è previsto anche in caso di alterazione o manomissione del dispositivo alcolock.
L’etilometro e la difesa: cosa dice la giurisprudenza recente
Uno degli aspetti più rilevanti sul piano difensivo riguarda la validità dell’accertamento tramite etilometro. Su questo punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è consolidata in modo piuttosto netto nel corso degli ultimi anni.
Con l’ordinanza n. 37051 del 2024 la Corte di Cassazione ha ribadito che l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova legale dello stato di ebbrezza, e che l’onere di dimostrare un eventuale malfunzionamento dello strumento ricade esclusivamente sulla difesa.
La Cassazione ha chiarito che non è sufficiente contestare genericamente il funzionamento dell’etilometro richiedendo i certificati di omologazione e revisione: questa viene considerata una richiesta meramente esplorativa, non idonea a invalidare il risultato del test. La difesa deve invece allegare elementi concreti e specifici che facciano sorgere un dubbio fondato sul corretto funzionamento dell’apparecchio.
Con la sentenza n. 14446 del 14 aprile 2025, la Cassazione ha ulteriormente precisato che in materia di accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro, l’onere della prova circa l’omologazione dell’apparecchio e l’esecuzione delle verifiche periodiche grava sul pubblico ministero solo nel caso in cui l’imputato abbia specificamente contestato il buon funzionamento dell’apparecchio attraverso una precisa allegazione.
Questo significa che la contestazione generica dell’etilometro, senza una base fattuale specifica, non è sufficiente a spostare l’onere probatorio sull’accusa. La difesa deve lavorare su elementi concreti: anomalie nel verbale, irregolarità procedurali documentabili, elementi che mettano in discussione la specifica misurazione effettuata.
Le soluzioni processuali disponibili
Nei procedimenti per guida in stato di ebbrezza nella fascia b), cioè tra 0,8 e 1,5 g/l, sono spesso praticabili soluzioni alternative al dibattimento ordinario. Il patteggiamento, il rito abbreviato e la messa alla prova sono strumenti che, valutate le circostanze del caso, possono consentire di definire il procedimento in modo più favorevole, riducendo le conseguenze sul casellario giudiziale e, in alcuni casi, incidendo sulla durata della sospensione della patente.
La scelta del rito e la strategia difensiva complessiva vanno valutate tenendo conto del tasso rilevato, della presenza di aggravanti, della situazione personale e lavorativa dell’imputato e degli elementi disponibili per contestare l’accertamento.
Cosa fare dopo un controllo con esito positivo
Il momento immediatamente successivo al fermo è spesso quello in cui si commettono gli errori più rilevanti: dichiarazioni spontanee alle forze dell’ordine, rinuncia ad avvertire un difensore, sottovalutazione della situazione. Nominare un difensore di fiducia prima di ricevere comunicazioni formali dalla Procura consente di verificare la regolarità del verbale, analizzare gli atti di accertamento e impostare correttamente la linea difensiva.
Per richiedere una valutazione della propria situazione è possibile contattare lo Studio Legale Potini e concordare un approfondimento, utile a inquadrare correttamente il caso concreto e le possibili modalità di intervento.
