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Studio Legale Potini

Studio legale Civile e Penale a Velletri

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Diritto di famiglia

Lo Studio Legale Potini assiste privati e famiglie nelle questioni legate alla crisi del rapporto coniugale e alla riorganizzazione dei rapporti tra genitori e figli. Separazione, divorzio, affidamento dei figli, assegno di mantenimento, modifica delle condizioni già stabilite dal Giudice: si tratta di situazioni in cui gli aspetti giuridici si intrecciano con quelli personali ed economici e in cui una gestione attenta e chiara delle diverse fasi può fare una differenza concreta.

L’obiettivo dell’assistenza legale in questo ambito non è solo tutelare i diritti del cliente in sede giudiziaria, ma anche aiutarlo a orientarsi tra le opzioni disponibili, a valutare le conseguenze pratiche delle diverse scelte e a trovare, quando possibile, soluzioni condivise che riducano i tempi e i costi del percorso.

Separazione coniugale

La separazione è il primo passo che segna la crisi del matrimonio. Può essere consensuale, quando i coniugi raggiungono un accordo su tutte le questioni rilevanti, o giudiziale, quando non è possibile trovare un’intesa e la definizione delle condizioni è rimessa al Giudice.

La separazione consensuale è la soluzione più rapida e meno onerosa. Richiede che i coniugi si accordino su affidamento e collocamento dei figli, assegno di mantenimento, utilizzo della casa familiare e gestione del patrimonio comune. L’accordo viene poi omologato dal Tribunale che verifica la tutela degli interessi dei figli minori.

La separazione giudiziale, invece, si avvia quando i coniugi non riescono a raggiungere un accordo. Il procedimento si svolge davanti al Tribunale e può richiedere tempi più lunghi. In presenza di figli minori o di situazioni di urgenza, è possibile chiedere al Giudice l’adozione di provvedimenti provvisori già nelle prime fasi del procedimento.

Divorzio

Il divorzio scioglie definitivamente il vincolo matrimoniale. Può essere richiesto dopo la separazione, una volta trascorso il periodo previsto dalla legge: attualmente sei mesi per la separazione consensuale e dodici mesi per quella giudiziale, termini introdotti dalla Legge n. 55 del 2015.

Come la separazione, anche il divorzio può essere consensuale o giudiziale. In alcuni casi, è possibile ricorrere alla negoziazione assistita oppure alla procedura davanti all’Ufficiale dello stato civile ma solo per le situazioni più semplici come quelle senza figli minori oppure senza trasferimenti immobiliari. La scelta del percorso più adeguato dipende dalle circostanze concrete e dalla capacità delle parti di trovare un accordo.

Affidamento dei figli e mantenimento

Quando la crisi coniugale coinvolge figli minori, le questioni relative all’affidamento, al collocamento e al mantenimento diventano centrali. La legge prevede come regola generale l’affidamento condiviso, che garantisce a entrambi i genitori il diritto e il dovere di partecipare alle decisioni più importanti per la vita dei figli.

L’assegno di mantenimento per i figli è determinato sostanzialmente tenendo conto delle esigenze del minore, dei redditi e delle risorse di ciascun genitore e del tempo che i figli trascorrono con ciascuno di loro. Non si tratta di un calcolo automatico, ma di una valutazione complessiva che il Giudice compie caso per caso.

Anche il mantenimento tra coniugi, quando previsto, segue criteri precisi: non è automatico e richiede che chi lo richiede dimostri di non avere redditi adeguati a mantenere un tenore di vita comparabile a quello matrimoniale, tenuto conto delle possibilità concrete dell’altro coniuge.

Modifica delle condizioni di separazione o divorzio

Le condizioni stabilite in sede di separazione o divorzio non sono immutabili. Quando cambiano in modo significativo le circostanze economiche o familiari di una delle parti, è possibile chiedere al Giudice la revisione delle condizioni già stabilite: una modifica dell’assegno di mantenimento, una variazione nelle modalità di affidamento o collocamento dei figli, un adeguamento delle disposizioni sulla casa familiare.

Questa possibilità è spesso sottovalutata, ma può essere rilevante in molte situazioni: un cambiamento di lavoro, la perdita del reddito, la nuova convivenza di uno dei coniugi o la crescita dei figli sono tutti elementi che possono giustificare una revisione delle condizioni originarie.

L’attività dello studio

L’Avv. Matteo Potini assiste privati e famiglie nelle questioni di diritto di famiglia, dalla fase della separazione fino alla modifica delle condizioni già definite. L’attività comprende la valutazione della situazione, la definizione della strategia più adeguata, l’assistenza nella redazione degli accordi ed eventualmente l’assistenza in tutte le fasi processuali davanti al Tribunale.

Per richiedere una valutazione della propria situazione è possibile contattare lo Studio Legale Potini e concordare un approfondimento utile a inquadrare correttamente il caso concreto e le possibili modalità di intervento.

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Avvocato Matteo Potini

Partita IVA: 11724211005

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Velletri, tesserino 104/2008. Data iscrizione all’Albo: 16.11.2011

Iscritto all’ Albo Speciale Cassazionisti e Giurisdizioni Superiori: data iscrizione 19.1.2024.

Mail: matteo.potini@gmail.com

Telefono: 379 116 9060

Avvocato Francesco Potini

Partita IVA: 11900221000

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Velletri, tesserino 94/07. Data iscrizione all’Albo: 16.11.2011.

Iscritto all’ Albo Speciale Cassazionisti e Giurisdizioni Superiori: data iscrizione 19.01.2024.

Mail: francesco.potini81@gmail.com

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