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Assegno di mantenimento: quando è previsto e come viene determinato

Tra le questioni più frequenti in una separazione o in un divorzio, quella dell’assegno di mantenimento è spesso anche la più carica di aspettative errate. Non esiste un importo standard, non esiste un diritto automatico e non esiste una formula matematica che il giudice applica meccanicamente. Quello che esiste è un insieme di criteri precisi, stabiliti dal codice civile e interpretati dalla giurisprudenza, che il giudice valuta caso per caso.

Capire come funziona questo meccanismo, distinguendo tra il mantenimento del coniuge e quello dei figli, è utile per chiunque si trovi ad affrontare una separazione o un divorzio, sia come potenziale beneficiario sia come potenziale obbligato.

Assegno di mantenimento

Il mantenimento del coniuge in sede di separazione

L’assegno di mantenimento per il coniuge nella separazione è disciplinato dall’articolo 156 del codice civile. Non spetta in modo automatico, ma solo quando ricorrono due condizioni: il coniuge che lo richiede non ha redditi adeguati a mantenere un tenore di vita comparabile a quello matrimoniale, e non gli è stata addebitata la separazione.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 36178 del 28 dicembre 2023, ha ribadito che l’assegno di mantenimento spetta al coniuge che si trova nell’impossibilità oggettiva di mantenere un tenore di vita adeguato, vale a dire uno standard analogo a quello che il matrimonio avrebbe potuto garantirgli. Il giudice deve tenere conto delle potenzialità economiche di entrambi i coniugi, da valutarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso possibile dal complesso delle loro risorse economiche.

Questo significa che il confronto non avviene tra la situazione attuale dei due coniugi, ma tra la situazione attuale di chi chiede il mantenimento e il tenore di vita che il matrimonio avrebbe consentito. Un elemento che può ampliare o restringere significativamente il diritto, a seconda delle circostanze concrete.

La differenza tra assegno di separazione e assegno divorzile

Vale la pena distinguere l’assegno di mantenimento nella separazione dall’assegno divorzile, che entra in gioco con lo scioglimento del matrimonio. Si tratta di due istituti diversi, con presupposti e criteri di quantificazione che non coincidono.

La Corte di Cassazione ha chiarito che la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato l’assegno di mantenimento nella separazione vanno valutati con riferimento al tenore di vita matrimoniale. L’assegno divorzile, invece, deve essere determinato considerando la sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati dalla legge sul divorzio.

In sintesi, con la separazione il riferimento è il tenore di vita durante il matrimonio; con il divorzio il quadro si allarga e considera anche il contributo dato da ciascun coniuge alla vita familiare e alle rinunce professionali eventualmente compiute.

Il mantenimento dei figli: criteri e proporzionalità

Diverso è il regime per il mantenimento dei figli, che non cessa con la fine del matrimonio ma continua fino a quando i figli non raggiungono l’indipendenza economica. La norma di riferimento è l’articolo 337-ter del codice civile, che elenca i criteri da considerare nella determinazione dell’assegno.

L’articolo 337-ter, comma 4, stabilisce che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e che il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico considerando: le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Le ordinanze della Corte di Cassazione n. 25403, 25421 e 25534 del 2025 hanno ulteriormente chiarito i criteri che guidano il giudice nella quantificazione, offrendo una lettura fondata sui principi di bidimensionalità, proporzionalità e attualità delle esigenze del figlio.

Il principio di proporzionalità e la sua evoluzione recente

Uno degli aspetti più rilevanti della giurisprudenza recente riguarda il principio di proporzionalità nell’assegno per i figli. Con l’ordinanza n. 19288 del luglio 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito che la proporzionalità è un criterio dinamico: la valutazione va effettuata sulla situazione reddituale attuale di entrambi i genitori, non su quella storica o su quella vigente al momento in cui l’assegno fu originariamente stabilito.

Il principio di attualità esige di considerare le risorse disponibili al momento della richiesta, senza ancorarsi all’epoca in cui l’assegno fu fissato. Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente valutato il peggioramento della situazione reddituale di uno dei genitori, e la Cassazione ha disposto il rinvio per rideterminare l’assegno in base alle condizioni economiche reali delle parti.

Questo significa che l’assegno di mantenimento per i figli non è definitivo: può essere modificato quando cambiano in modo significativo le condizioni economiche di uno dei genitori o le esigenze dei figli.

Il mantenimento dei figli maggiorenni

L’obbligo di mantenimento non cessa automaticamente al compimento dei diciotto anni. La Corte di Cassazione ha precisato che la valutazione circa la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti è riservata al giudice del merito, il quale deve considerare l’età, il conseguimento di competenze professionali, l’impegno nella ricerca di un’occupazione e la condotta complessiva del figlio.

In pratica, finché il figlio maggiorenne non ha raggiunto una reale indipendenza economica, l’obbligo di mantenimento permane in capo a entrambi i genitori, con modalità che possono essere ridiscusse in base alla situazione concreta.

Quando e come si può chiedere la modifica dell’assegno

Le condizioni stabilite in sede di separazione o divorzio possono essere riviste quando cambiano le circostanze che le hanno determinate. Un aumento o una riduzione significativa del reddito di uno dei coniugi, la perdita del lavoro, una nuova convivenza stabile del beneficiario, la crescita e il cambiamento delle esigenze dei figli: sono tutti elementi che possono giustificare una domanda di modifica davanti al giudice.

La domanda di revisione va presentata al tribunale competente e richiede la dimostrazione del mutamento delle circostanze rispetto alla situazione originaria. Una valutazione preliminare con un legale consente di verificare se i presupposti per la modifica ricorrono e quali documenti siano necessari per sostenerla.

Per richiedere una valutazione della propria situazione è possibile contattare lo Studio Legale Potini e concordare un approfondimento, utile a inquadrare correttamente il caso concreto e le possibili modalità di intervento.

FAQ

Il coniuge che lavora ha diritto al mantenimento?
Avere un lavoro non esclude automaticamente il diritto al mantenimento. Ciò che rileva è la differenza tra il reddito disponibile e il tenore di vita che il matrimonio avrebbe consentito. Se il reddito del coniuge richiedente è significativamente inferiore a quello dell’altro, il giudice può riconoscere un assegno integrativo.

L’assegno di mantenimento per i figli può essere ridotto se il genitore obbligato perde il lavoro?
Sì. La perdita del lavoro o una riduzione significativa del reddito sono circostanze che possono giustificare una domanda di revisione dell’assegno. Il giudice valuta la situazione attuale di entrambi i genitori e può rideterminare l’importo in base alle nuove condizioni economiche reali.

Fino a quando i figli hanno diritto al mantenimento?
L’obbligo di mantenimento non cessa automaticamente al compimento dei diciotto anni. Persiste finché il figlio non raggiunge una concreta indipendenza economica. La valutazione è rimessa al giudice, che tiene conto dell’età, del percorso formativo, dell’impegno nella ricerca di lavoro e della situazione complessiva del figlio.

Filed Under: Area civile

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