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Divorzio

Divorzio dopo la separazione: tempi, condizioni e passaggi principali

La separazione e il divorzio rappresentano due fasi giuridicamente distinte della crisi matrimoniale. Con la separazione il matrimonio non viene sciolto: vengono meno alcuni obblighi propri della vita coniugale e vengono regolati i rapporti personali, economici e familiari tra i coniugi. Con il divorzio, invece, il matrimonio civile viene sciolto oppure cessano gli effetti civili del matrimonio concordatario.

Per arrivare al divorzio dopo una separazione non è necessario attendere anni. La legge prevede oggi un termine di sei mesi in caso di separazione consensuale e di dodici mesi in caso di separazione giudiziale. È però importante comprendere da quando decorrono questi termini e quali altre condizioni devono essere presenti.

Il divorzio, inoltre, non consiste semplicemente nella conferma di quanto deciso durante la separazione. Affidamento dei figli, mantenimento, casa familiare e rapporti economici devono essere nuovamente valutati alla luce della situazione esistente al momento dello scioglimento del matrimonio.

Area civile

Avv. Matteo Potini

Avvocato civilista – Foro di Velletri


Telefono 379 116 9060 Email matteo.potini@gmail.com

Dopo quanto tempo dalla separazione si può divorziare

La legge n. 55 del 2015, conosciuta come legge sul “divorzio breve”, ha ridotto sensibilmente il periodo di separazione necessario per chiedere il divorzio.

I termini sono:

  • sei mesi in caso di separazione consensuale;
  • dodici mesi in caso di separazione giudiziale.

Il termine di dodici mesi decorre dalla comparizione dei coniugi nella procedura di separazione giudiziale. Il termine di sei mesi opera invece nel caso di separazione consensuale, anche quando un procedimento inizialmente contenzioso si trasformi successivamente in consensuale.

Quando la separazione viene raggiunta mediante negoziazione assistita, il termine decorre dalla data certificata nell’accordo. Analogamente, nel caso di accordo concluso davanti all’ufficiale dello stato civile, la decorrenza viene individuata dalla data dell’atto contenente l’accordo.

Non bisogna quindi calcolare i sei o dodici mesi semplicemente dal momento in cui uno dei coniugi ha lasciato la casa familiare.

Divorzio dopo la separazione: tempi, condizioni e passaggi principali

La separazione deve essere effettiva e continuativa

La legge richiede che la separazione si sia protratta ininterrottamente per il periodo previsto.
Una temporanea ripresa della normale vita coniugale può assumere rilievo, ma deve essere distinta da incontri occasionali, tentativi di riconciliazione non riusciti o rapporti mantenuti esclusivamente per la gestione dei figli. L’articolo 3 della legge n. 898 del 1970 prevede espressamente che l’eventuale interruzione della separazione debba essere eccepita dalla parte convenuta.

Per valutare se vi sia stata una vera riconciliazione non basta quindi considerare un singolo episodio: è necessario verificare se sia stata effettivamente ricostituita la comunione materiale e spirituale propria del matrimonio.

Divorzio congiunto e divorzio contenzioso

Quando entrambi i coniugi intendono divorziare e sono d’accordo sulle condizioni, possono presentare una domanda congiunta. L’accordo può riguardare:

  • affidamento e organizzazione dei figli;
  • mantenimento dei figli;
  • eventuale assegno divorzile;
  • casa familiare;
  • spese straordinarie;
  • altri rapporti economici compatibili con la procedura.

Quando invece non esiste un accordo, uno dei coniugi può proporre autonomamente la domanda di divorzio e chiedere al giudice di decidere le questioni controverse.

Il disaccordo dell’altro coniuge, quindi, non impedisce in sé di ottenere il divorzio quando ricorrono i presupposti stabiliti dalla legge.

Separazione e divorzio possono essere richiesti insieme?

La riforma del processo civile ha introdotto una possibilità importante. L’articolo 473-bis.49 del codice di procedura civile stabilisce che, già negli atti introduttivi del procedimento di separazione, possono essere formulate anche la domanda di divorzio e le domande ad essa connesse. La domanda di divorzio diventa però procedibile soltanto quando è trascorso il termine previsto dalla legge e dopo il passaggio in giudicato della decisione sulla separazione.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023, ha inoltre chiarito che il cumulo è ammissibile anche nel procedimento avviato con domanda congiunta dei coniugi.

Questo significa che, quando ne ricorrono le condizioni, separazione e divorzio possono essere inseriti nello stesso percorso processuale, evitando di predisporre da zero due procedimenti completamente distinti.

Non significa però che separazione e divorzio vengano pronunciati contemporaneamente: devono comunque maturare i termini di legge e la separazione deve acquisire la definitività richiesta dall’articolo 473-bis.49 c.p.c.

Le condizioni della separazione restano automaticamente valide?

No. Le condizioni stabilite durante la separazione costituiscono un importante punto di riferimento, ma il giudizio di divorzio ha una propria autonomia. Tra la separazione e il divorzio possono infatti essere intervenuti cambiamenti relativi a:

  • reddito dei coniugi;
  • situazione lavorativa;
  • esigenze dei figli;
  • abitazione;
  • organizzazione familiare;
  • tempi di permanenza dei figli;
  • spese;
  • condizioni di salute;
  • disponibilità patrimoniali.

I coniugi possono quindi chiedere di confermare le condizioni precedenti oppure concordarne di nuove. In caso di contrasto sarà il giudice a valutarle sulla base della situazione attuale e della disciplina applicabile. Questo aspetto è particolarmente importante per distinguere l’assegno previsto durante la separazione dall’eventuale assegno divorzile.

Assegno di separazione e assegno divorzile non sono la stessa cosa

Il riconoscimento di un assegno di mantenimento durante la separazione non determina automaticamente il diritto a ricevere un assegno dopo il divorzio. Con il divorzio viene meno definitivamente il vincolo matrimoniale e l’eventuale assegno in favore dell’ex coniuge viene valutato secondo l’articolo 5 della legge n. 898 del 1970 e i criteri elaborati dalla giurisprudenza.

La Corte di Cassazione ha ribadito nel 2025 che l’assegno divorzile può svolgere una funzione assistenziale e una funzione perequativo-compensativa. La prima riguarda la situazione di chi non dispone di mezzi sufficienti per una vita autonoma e dignitosa e non possa procurarseli nonostante un diligente impegno; la seconda considera invece eventuali squilibri economici derivanti dalle scelte compiute durante la vita familiare e dai sacrifici professionali sostenuti nell’interesse della famiglia.

La Cassazione precisa inoltre che l’assegno non viene attribuito semplicemente per garantire all’ex coniuge lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio.

Devono essere valutati complessivamente la situazione economico-patrimoniale delle parti, il contributo dato alla vita familiare, la durata del matrimonio e le concrete possibilità del richiedente.

Cosa succede al mantenimento dei figli

Il divorzio non fa venir meno gli obblighi dei genitori nei confronti dei figli. Affidamento e mantenimento seguono una disciplina autonoma rispetto alla cessazione del rapporto tra i coniugi. Le condizioni già stabilite durante la separazione possono essere confermate quando continuano a essere adeguate oppure modificate quando siano intervenuti cambiamenti significativi.

Possono assumere rilievo, per esempio:

  • aumento delle esigenze scolastiche;
  • variazioni del reddito dei genitori;
  • cambiamento dei tempi di permanenza;
  • trasferimento;
  • nuove esigenze sanitarie;
  • raggiungimento dell’autonomia economica di un figlio maggiorenne.

La priorità rimane l’interesse morale e materiale del figlio e ciascun genitore deve contribuire al mantenimento in proporzione alle proprie risorse, secondo quanto previsto dall’articolo 337-ter del codice civile.

Cosa succede alla casa familiare

Anche la casa familiare deve essere distinta dalla proprietà dell’immobile. L’eventuale assegnazione della casa è collegata principalmente alla tutela dei figli e alla necessità di preservarne l’ambiente domestico. Il divorzio non trasferisce automaticamente la proprietà dell’immobile da un coniuge all’altro.

Se durante la separazione la casa era stata assegnata a un genitore in ragione della presenza dei figli, al momento del divorzio occorre verificare se permangano i presupposti per mantenere tale soluzione.

Se invece l’immobile è in comproprietà, il divorzio non determina automaticamente la divisione: la questione patrimoniale deve essere affrontata separatamente, mediante accordo oppure attraverso gli strumenti previsti per lo scioglimento della comunione.

Divorzio mediante negoziazione assistita

Quando esiste un accordo, il divorzio può essere definito anche attraverso una convenzione di negoziazione assistita.

L’articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014 prevede che ciascun coniuge sia assistito da almeno un avvocato. La procedura può essere utilizzata anche quando vi sono figli minori, figli maggiorenni incapaci, con disabilità grave o economicamente non autosufficienti.

In assenza di figli che richiedano questa particolare tutela, l’accordo viene trasmesso al procuratore della Repubblica affinché verifichi l’assenza di irregolarità e rilasci il nullaosta. Quando sono presenti figli minori o nelle altre condizioni indicate dalla legge, il pubblico ministero verifica che l’accordo risponda al loro interesse e rilascia l’autorizzazione.

L’accordo autorizzato o munito di nullaosta produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali di divorzio e deve essere trasmesso all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni previste.

Divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile

In situazioni più semplici, la legge consente ai coniugi di concludere l’accordo di divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile. Questa procedura è soggetta a specifiche limitazioni e non può essere utilizzata indistintamente in ogni situazione familiare. La disciplina è contenuta nell’articolo 12 del decreto-legge n. 132 del 2014.

Prima di scegliere questa strada occorre quindi verificare la presenza dei requisiti e soprattutto se l’accordo che si intende raggiungere contenga aspetti economici o patrimoniali incompatibili con la procedura semplificata.

Quali documenti è utile preparare

Prima di avviare il divorzio è opportuno ricostruire sia il precedente procedimento di separazione sia la situazione attuale. Possono essere necessari:

  • sentenza o accordo di separazione;
  • eventuali successivi provvedimenti di modifica;
  • documentazione relativa ai figli;
  • dichiarazioni dei redditi;
  • buste paga;
  • documentazione bancaria;
  • visure relative agli immobili;
  • contratto di mutuo;
  • documentazione delle spese dei figli;
  • eventuali contratti di locazione;
  • documenti relativi a cambiamenti professionali o patrimoniali.

In particolare, quando viene richiesta una modifica delle condizioni economiche, è importante poter dimostrare quali cambiamenti siano intervenuti rispetto alla situazione considerata durante la separazione.

Cosa verificare prima di presentare la domanda

Prima di iniziare il procedimento è utile controllare:

  • quale tipo di separazione sia intervenuto;
  • quando sia iniziato a decorrere il termine;
  • se siano maturati i sei o dodici mesi;
  • se la separazione abbia raggiunto lo stato richiesto dalla legge;
  • se esista ancora un accordo sulle condizioni;
  • se siano cambiate le esigenze dei figli;
  • se siano mutate le condizioni economiche;
  • se venga richiesto un assegno divorzile;
  • se vi siano questioni relative alla casa familiare;
  • quale procedura sia più adeguata.

Il divorzio non dovrebbe quindi essere considerato come un semplice adempimento successivo alla separazione. Può essere il momento nel quale ridefinire in modo definitivo il rapporto tra gli ex coniugi e aggiornare le condizioni familiari ed economiche alla situazione realmente esistente.

L’attività dello studio

L’Avv. Matteo Potini assiste i coniugi nelle procedure di divorzio successive alla separazione, sia quando esiste un accordo sia nei procedimenti contenziosi. L’attività comprende la verifica dei presupposti e dei termini, la valutazione delle condizioni già stabilite in sede di separazione e l’esame delle eventuali modifiche relative ai figli, al mantenimento, alla casa familiare e ai rapporti economici.

Lo Studio presta inoltre assistenza nelle procedure congiunte e nella negoziazione assistita.

Per richiedere una valutazione della propria situazione è possibile contattare lo Studio Legale Potini e concordare un approfondimento dei provvedimenti di separazione e della documentazione disponibile.

FAQ

Quanto tempo deve passare dalla separazione per chiedere il divorzio?

Il termine è di sei mesi in caso di separazione consensuale e di dodici mesi in caso di separazione giudiziale, secondo le modalità di decorrenza previste dall’articolo 3 della legge sul divorzio.

I sei mesi decorrono dal giorno in cui i coniugi smettono di vivere insieme?

No. La semplice cessazione della convivenza non costituisce il riferimento ordinario per il calcolo. Il termine decorre dalla fase formale della separazione individuata dalla legge o, nelle procedure stragiudiziali, dalla data certificata dell’accordo.

Le condizioni della separazione vengono automaticamente confermate nel divorzio?

No. Possono essere confermate, ma devono essere valutate alla luce della situazione esistente al momento del divorzio e possono essere modificate quando ne ricorrano i presupposti.

Chi riceveva il mantenimento durante la separazione ha automaticamente diritto all’assegno divorzile?

No. L’assegno divorzile ha presupposti propri e viene valutato secondo l’articolo 5 della legge n. 898 del 1970 e i criteri elaborati dalla giurisprudenza.

Si possono chiedere separazione e divorzio nello stesso procedimento?

Sì. L’articolo 473-bis.49 c.p.c. consente il cumulo delle domande e la Cassazione ha riconosciuto questa possibilità anche nei procedimenti congiunti. La domanda di divorzio può però essere decisa soltanto una volta maturati i termini e divenuta definitiva la separazione secondo quanto previsto dalla legge.

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Avvocato Matteo Potini

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